Si rafforza la posizione del consumatore sul mercato.
La nostra epoca è senza dubbio contraddistinta da un marcato carattere
consumistico. Nelle aree urbane sorgono con sempre maggiore frequenza centri
commerciali e punti vendita concepiti per attrarre l’attenzione dei cittadini,
costantemente esposti, attraverso la televisione e i moderni social media, a forme
di marketing sempre più pervasive e aggressive. Il consumo rappresenta, pertanto,
uno degli elementi distintivi delle società capitalistiche contemporanee, nelle quali
l’individuo tende ad essere identificato principalmente come “consumatore”.
Ciò implica che la persona venga valutata, in larga misura, in base alla propria
capacità e propensione alla spesa, più che per altri aspetti della sua identità
sociale o personale.

L’art. 133 Cod. Consumo, modificato dal D.Lgs. n. 170/2021 (che ha sostituito il
previgente art. 130), disciplina la responsabilità del venditore in caso di difetto di
conformità del bene. Il venditore è responsabile per qualsiasi difetto di
conformità esistente al momento della consegna e che si manifesti entro il termine
di due anni dalla medesima. L’azione diretta nei confronti del venditore per far
valere tali difetti, si prescrive nel termine di 26 mesi dalla consegna del bene. Per i
beni usati, le parti possono concordare un termine di prescrizione non inferiore ad
un anno.
A seguito della riforma del 2021 è stato, inoltre, eliminato l’obbligo per il
consumatore di denunciare il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta,
con la conseguenza che non è più previsto alcun termine di decadenza per la
denuncia. Negli ultimi anni quindi il panorama dei diritti dei consumatori ha
registrato importanti novità.

Qualora un difetto si manifesti entro un anno dalla consegna, si presume che esso
fosse già presente al momento della consegna stessa. In tali circostanze, il
consumatore non è tenuto a dimostrare che il bene fosse difettoso al momento
della consegna (In precedenza, tale presunzione operava solo per i difetti
manifestatisi entro sei mesi dalla consegna)
Nei casi di difetto di conformità, il consumatore ha diritto, a scelta, a:
Ripristinare la conformità del bene, mediante riparazione o sostituzione;
Ottenere una riduzione del prezzo, proporzionale alla diminuzione di valore
del bene rispetto a quello che avrebbe avuto se fosse stato conforme;
Risoluzione del contratto, con conseguente restituzione del prezzo pagato
La riparazione o sostituzione devono avvenire: senza spese, entro un congruo
lasso di tempo, senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
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